Quali possibilità per consumatori e piccoli imprenditori dopo la crisi dovuta alla pandemia.

La pandemia da Covid-19 porterà con sé pesanti conseguenze, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale. Quali saranno allora le possibilità per quei piccoli imprenditori, o per quei consumatori, che hanno accumulato debiti con fornitori o con enti di riscossione erariale per uscire dalla crisi e raggiungere il tanto agognato “fresh start”?
Cerchiamo di analizzarle alla luce del nuovo “Codice della Crisi e dell’Insolvenza”.

La nuova normativa offre un approccio molto più favorevole per il debitore rispetto alla normativa prevista dalla L. n. 3/2012, che, di fatto, rendeva molto difficile, se non impossibile, l’accesso a procedure diverse dalla liquidazione del patrimonio e alla successiva esdebitazione.
Il legislatore, con un “innesto” alla L. 3/2012 andrà infatti a modificare l’attuale assetto del sovraindebitamento, prevedendo tre specifiche procedure il cui scopo è cercare di offrire una soluzione a tutti quei soggetti che, per limiti dimensionali o per le caratteristiche dell’attività esercitata, non sono soggetti alla attuale normativa in materia di procedure concorsuali.

La prima procedura introdotta, denominata “Ristrutturazione dei debiti del consumatore”, andrà a sostituire l’attuale “Piano del consumatore” e sarà rivolta a quei soggetti il cui sovraindebitamento è dovuto a scopi estranei all’attività di impresa.
Uno degli aspetti maggiormente rilevanti della nuova procedura è la scomparsa, nel testo di legge, di qualsiasi riferimento alla diligenza del debitore. Tale criterio valutativo, fin dall’introduzione della L. n. 3/2012, ha rappresentato uno dei più grandi ostacoli all’accesso dei consumatori alla procedura di composizione della crisi, anche a causa dei diversi orientamenti di ogni Tribunale in ordine ai requisiti da tenere in considerazione in sede di valutazione della meritevolezza. Per ottenere l’accesso alla nuova procedura (e la successiva omologa da parte del Tribunale) sarà infatti sufficiente che il consumatore non abbia accumulato il debito con colpa grave, malafede o frode.

Altra novità di non poco conto è la scomparsa del giudizio di convenienza economica del piano a cura dell’Organismo di Composizione della Crisi all’interno della relazione particolareggiata necessaria per l’accesso alla procedura. Tale valutazione sarà infatti rimessa al Giudice ma solo nel caso, altra grande novità, i creditori dovessero proporre contestazioni all’omologa del piano.

Tali contestazioni, inoltre, non potranno essere mosse da quei creditori che, al momento dell’erogazione del credito al consumatore, non abbiano, colposamente, tenuto conto del merito creditizio di quest’ultimo. Non potranno pertanto muovere contestazioni quelle compagnie finanziarie che non abbiano effettuato accurate ricerche nelle banche date creditizie (Centrale Rischi, CRIF, ecc.) sul consumatore e sulla sua solvibilità, al momento dell’erogazione del credito. Tale valutazione sarà rimessa al Gestore della Crisi, che dovrà darne atto nella propria relazione.
Per riassumere, il Legislatore pare finalmente aver colto le criticità di una procedura che, pur meritevole nella sua formulazione, ha sollevato parecchi dubbi sia in dottrina, sia in giurisprudenza, anche in ragione delle diverse interpretazioni dei criteri di accesso fornite dai vari Tribunali e dell’assenza di interventi risolutivi della giurisprudenza di legittimità.